Perchè il regolamento Ue sulle cripto rischia di nascere già superato
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Criptovalute Ven 01 luglio 2022

Perchè il regolamento Ue sulle cripto rischia di nascere superato e incompleto

La proposta di regolamento sulle criptovalute che pende avanti il parlamento Ue, potrebbe essere approvata. Perchè il regolamento Ue sulle cripto rischia di nascere superato e incompleto

La proposta di regolamento sulle criptovalute

La notizia ha fatto il giro della rete: entro la fine di giugno il MiCA o MiCAR (Market in Crypto Asset Regulation), ossia la proposta di regolamento che pende avanti il parlamento Ue, potrebbe essere approvata. La notizia è stata diffusa con un tweet di Patrick Hansen, che si definisce «contributor presso l’Ue», e ha avuto parecchia risonanza in tutto il web.

Del MiCA o MiCAR si è molto discusso per una quantità di ragioni. La prima, naturalmente, è che ambisce ad essere il corpo normativo europeo per eccellenza, in materia di crypto asset, laddove interviene a regolamentare in modo omogeneo una quantità di ambiti talvolta lasciati scoperti dai legislatori dei singoli stati membri. Poi se n’è parlato anche per il tentativo di inserire, con un colpo di mano, poi non riuscito, pesanti limitazioni alle blockchain basate (com’è per il caso di bitcoin) sulla cosiddetta proof of work. Cioè, un processo che da un lato garantisce la sicurezza e la inviolabilità nella sequenza dei blocchi della blockchain, ma che comporta un impiego di energia considerevole, insostenibile, secondo i detrattori, in termini ambientali.

Ma una terza ragione è che, secondo molti, questa proposta di regolamento europeo, nasce già obsoleta e inattuale in partenza. Sulla base della sua attuale formulazione (piuttosto corposa: ben 126 articoli e una sfilza di allegati) e considerando i rumors su quella che potrebbe essere la release finale, nella disciplina non troverebbero spazio gli Nft e neppure la DeFi. Inoltre, potrebbero essere inserite delle disposizioni specifiche sulle stablecoin (sull’onda emotiva dei recenti disastri nella vicenda Terra-Luna), con vincoli stringenti per i soggetti che emetteranno «asset-referenced-tokens», tuttavia non verranno toccate né prese in considerazione le stablecoin algoritmiche. Pertanto, se il senso di un simile atto normativo vuole essere quello di fornire un quadro disciplinare completo, il numero di lacune e di pezzi mancanti è decisamente eccessivo.

Il bollino blu con le stelline dell’Ue, dunque, non garantisce necessariamente completezza, né adeguatezza in una materia complessa e delicata com’è quella delle crypto. Ovviamente attendiamo di vedere quale sarà il parto finale del Parlamento Europeo. Tuttavia, ogni tanto è il caso di fermarsi a riflettere sul senso fondamentale delle cose e tornare a poggiare i piedi sui basilari. Alla base del mondo crypto vi sono tecnologie sofisticate ancora in corso di evoluzione, centinaia di miliardi che vengono messi in circolazione e, in definitiva, tutta una specie di brodo primordiale in cui si incontrano intelligenze, settori di umanità, tecnologia e finanza, capaci di generare un considerevole impatto, sociale, culturale, e ovviamente economico. Quello che ne risulta, comunque vada, è in grado di incidere in modo rilevante sul benessere (o sul malessere) economico di ampie porzioni della popolazione, su scala globale. Inoltre, vengono chiamati in causa una quantità di diritti fondamentali dell’individuo. Cioè, diritti qualificati come tali da carte fondamentali, costituzioni, trattati fondativi, e così via.

Sarebbe lecito attendersi da un legislatore consapevole e da tutto l’apparato di decisori politici di vario livello innanzitutto una presa d’atto della rilevanza sulla vita di una collettività di fenomeni di questo genere. Dopodiché sarebbe altrettanto lecito che questo stesso apparato si ponesse il problema di intervenire consapevolmente, stabilendo anche con quale livello di profondità, in funzione dei beni di interesse collettivo che entrano in partita e che, a seconda dei casi, si può valutare urgente e prioritario tutelare. In Italia abbiamo sperimentato la colpevole latitanza del legislatore nazionale. In Europa, tuttavia, pare vada diversamente: la sollecitudine e l’impulso a produrre norme, sembra rispondere ad impellenze di breve termine, che non tengono conto della complessità e della straordinaria dinamicità evolutiva del fenomeno. Quello dell’incapacità del legislatore di tenere fronte alla velocità con cui cambia il mondo reale è certamente un problema intrinseco del sistema.

Ma è anche una questione di volontà: è abbastanza evidente che l’azione del legislatore cambia velocità quando subisce la pressione di eventi che creano elevata risonanza mediatica o sotto il peso di una qualche emergenza. Inutile soffermarsi sui possibili danni della produzione di norme che nascono inadeguate perché scritte in funzione di esigenze che non rispecchiano le caratteristiche sostanziali del fenomeno che si propongono di regolamentare o che non nascono sulla base di una ricognizione piena e consapevole di quel fenomeno. La conta dei danni non può che essere fatta a consuntivo.

Semmai, una riflessione più utile andrebbe fatta sul metodo, sulla natura degli interessi che entrano (e con quale forza e peso) nel procedimento di produzione normativa. Perché, nella produzione di queste norme è piuttosto evidente che è stata data molta voce a quegli attori che hanno precise ragioni per temere qualsiasi processo di disintermediazione della finanza e dell’economia.

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