L'intesa Ue sulle regole per le valute virtuali
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Criptovalute Ven 08 luglio 2022

L'intesa Ue sulle regole per le valute virtuali

Nel mondo crypto l’attenzione nei giorni e nelle settimane scorse è stata concentrata sull’approvazione del MiCA. L'intesa Ue sulle regole per le valute virtuali
Luciano Quarta
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Luciano Quarta

Avvocato e managing partner dello studio legale QRM&P

Il regolamento per le valute virtuali

Nel mondo crypto l’attenzione nei giorni e nelle settimane scorse è stata concentrata sull’approvazione del MiCA (Market in Crypto Asset Regulation). La proposta di regolamento europeo, proprio il 30 giugno ha ottenuto l’approvazione nella fase cosiddetta del trilogue o trilogo. E cioè, una fase informale in cui Parlamento, Consiglio e Commissione europea cercano di definire un accordo sul testo della proposta di regolamento da avviare alla procedura legislativa, ossia quella fase formale in cui Parlamento e Consiglio concorrono alla definitiva adozione dell’atto di legislazione europea. È naturale, quindi, che l’attenzione si sia concentrata sul fatto che si sia pervenuti a quelli che saranno i contenuti definitivi di un corpo normativo così importante. Tuttavia, anche se la superstar è il MiCA, al mosaico normativo europeo in materia di criptovalute e crypto asset nel mese di giugno è stata aggiunta una nuova tessera, della quale si è parlato meno, ma che non è per questo meno importante.

Il regolamento europeo

Si tratta del regolamento n. 858/2022, pienamente in vigore dallo scorso 22 giugno, che intende introdurre un regime pilota sull’impiego delle tecnologie a registro distribuito, con una serie di modifiche ai regolamenti (Ue) n. 600/2014 e (Ue) n. 909/2014 e alla direttiva 2014/65/Ue. Ora, il cuore di questo distinto regolamento, è che si occupa di asset crittografici non coperti, anzi, espressamente esclusi, dalla disciplina del MiCA e, ciononostante, di estrema rilevanza. Si tratta, nello specifico, di quegli asset che hanno connotati e caratteristiche da farli qualificare come prodotti o strumenti finanziari, secondo le definizioni vigenti nel diritto europeo. Ora, in sintesi il regolamento europeo mira a stabilire una serie di regole quando asset crittografici, che per le loro caratteristiche sostanziali assumono una valenza e una natura propriamente finanziaria, si muovono, vengono trasferiti o vengono conservati utilizzando tecnologie a registro distribuito (DLT) e quindi, in sostanza, una blockchain. Questo implica un intervento di inquadramento normativo anche sul fenomeno della cosiddetta tokenizzazione. E cioè, quella prassi di innestare attività di tipo tradizionale all’interno di infrastrutture basate su blockchain, incorporando correlati diritti o la rappresentazione digitale degli stessi, all’interno di un token. Ora, il regolamento mira a responsabilizzare gli operatori in ordine alle caratteristiche di sicurezza dell’infrastruttura tecnologica, di programmi e apparati e dell’intero dispositivo, in generale, ponendo a carico degli operatori stessi una serie di obblighi di trasparenza a favore degli utenti, in ordine alle modalità di funzionamento, e così via.

Ma il fronte principale consiste nell’imposizione di un obbligo di autorizzazione a carico degli operatori che intendono gestire sistemi di negoziazione mediante tecnologia a registro distribuito, che nel regolamento vengono categorizzate in sistemi multilaterali di negoziazione DLT (MTF DLT), sistemi di regolamento titoli DLT (SS DLT) e sistemi di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT). Questo regime autorizzativo vorrebbe ricalcare quello già previsto a livello europeo per gli operatori finanziari che svolgono analoghe attività su asset di tipo tradizionale, nella sostanza, tuttavia, lascia aperti numerosi varchi interpretativi che, in sede applicativa, potrebbero generare diversi problemi. Per esempio, è prevista una complessa casistica di possibili esenzioni e deroghe all’obbligo di autorizzazione, la cui valutazione è rimessa alle autorità nazionali.

Lo scopo, presumibilmente, è legato alla natura di regime pilota e quindi, per così dire, sperimentale. Altro tema: come si è detto, il legislatore europeo ha scelto di non definire uno standard tecnologico, in termini di caratteristiche minime, sulle infrastrutture DLT e soprattutto sugli smart contract. Ha preferito invece scaricare le responsabilità sulla loro adeguatezza in capo agli operatori. In Italia, sul tema specifico, era stata fatta una scelta diversa: con il Decreto semplificazioni del 2018 (DL 135/2018) si è riconosciuto il valore legale di DLT e smart contract a condizione che venisse rispettato un certo standard tecnologico da stabilirsi a livello generale con apposite linee guida dell’AgID. Questo diverso tipo di scelta ha il pregio di stabilire un quadro di condizioni obiettive. Certo, nella migliore tradizione italiana, le linee guida non sono mai state approvate quindi la norma è rimasta inattuata, ma questa è un’altra storia. Difficile stabilire oggi quale delle due scelte legislative sarà più produttiva. Lo scopriremo solo vivendo.

Le autorizzazioni europee

Secondo tema: la norma europea nell’imporre il conseguimento di apposite autorizzazioni, anche se ne stabilisce alcuni presupposti minimi, tuttavia, lascia alle autorità nazionali il compito tanto di valutarne in concreto il rilascio o meno, quanto di valutare la concessione di eventuali esenzioni. Questo è un punto problematico, perché non vengono stabiliti criteri chiari e obiettivi cui le autorità nazionali devono attenersi. Il che comporta l’attribuzione di fatto di un potere ampiamente discrezionale in capo alle autorità nazionali, con potenziali disparità di trattamento a seconda degli Stati membri in cui si richiede l’autorizzazione (anche a parità di presupposti e di condizioni). Inoltre, implica il rischio di significative limitazioni in termini di tutela giudiziale in caso di possibili dinieghi. Ora, è chiaro che il legislatore europeo ha inteso cercare una soluzione per gestire casistiche fluide e di non agevole inquadramento, con tutte le difficoltà del caso. Tuttavia, si dubita che il prodotto legislativo che ne è scaturito possa fornire più soluzioni di quanti problemi applicativi rischia di innescare.

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