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EconomiaPrimo piano Mar 31 gennaio 2023

Mps, la Corte di giustizia Ue rigetta il ricorso sui bond Fresh

La Corte di giustizia europea ha rigettato il ricorso portato avanti da alcuni obbligazionisti contro gli aiuti di Stato Mps, la Corte di giustizia Ue rigetta il ricorso sui bond Fresh
Mikol Belluzzi
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Mikol Belluzzi

La Corte di giustizia Ue rigetta il ricorso sui bond Fresh

La Corte di giustizia Ue ha stabilito che è irricevibile il ricorso dei titolari delle obbligazioni Fresh, emesse nel 2008 nel quadro di un aiuto pubblico alla ricapitalizzazione di Mps per 5,4 miliardi di euro. Questo perché in quel caso di aiuti di stato a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena “le misure di ripartizione degli oneri e i loro eventuali effetti nocivi non derivano dalla decisione della Commissione, ma unicamente da atti adottati dall’Italia”.

La Commissione aveva proposto ricorso per l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 febbraio 2021, che aveva dichiarato ricevibile il ricorso proposto Anthony Braesch, un rappresentante di titolari di obbligazioni denominate Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-FRESH 2008, e da società che detengono tali obbligazioni. Bruxelles aveva dichiarato compatibile con il mercato interno l’aiuto di stato a Mps.

Ricapitalizzazione Mps da 5,4 miliardi di euro

A seguito di complesse operazioni finanziarie, in particolare l’emissione delle obbligazioni Fresh e la conclusione di contratti connessi, le autorità italiane avevano adottato un aiuto alla ricapitalizzazione di Mps per un importo di 5,4 miliardi di euro, corredati di un piano di ristrutturazione e di impegni. Il piano prevedeva misure di condivisione degli oneri, tra cui l’annullamento dei contratti Fresh, a scapito dei detentori di tali obbligazioni. Il Tribunale aveva dichiarato ricevibile il ricorso ritenendo che l’eventuale annullamento della decisione della Commissione potesse procurare loro un beneficio, e giudicando che le misure di aiuto relative al piano di ristrutturazione li riguardassero direttamente e individualmente in quanto “interessati” e “parti interessate”.

Oggi, la Corte indica che le nozioni di “interessato” e di “parte interessata” sono state codificate dal legislatore dell’Unione; la seconda è definita come “ogni Stato membro e ogni persona, impresa o associazione di imprese i cui interessi potrebbero essere pregiudicati dalla concessione dell’aiuto, in particolare il beneficiario dell’aiuto, le imprese concorrenti e le associazioni professionali”. Nel caso di specie, i ricorrenti non figurano tra le “parti interessate” menzionate.

La questione è quindi se l’aiuto possa avere un impatto concreto sulla loro situazione. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte la qualità di “parte interessata” non presuppone un rapporto di concorrenza e non si basa necessariamente sull’esistenza di un’incidenza concreta sulla situazione del ricorrente in relazione alla concorrenza, ma “sull’esistenza di un’incidenza concreta sulla sua situazione di natura più ampia”. Per esempio, un’impresa che non è direttamente concorrente del beneficiario dell’aiuto può tuttavia essere qualificata come “parte interessata”, purché affermi che i suoi interessi possono essere pregiudicati dalla concessione di un aiuto.

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