Il tribunale fissa la data per cercare di salvare dal crac la Cimolai
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Imprese Dom 06 novembre 2022

Il tribunale fissa la data per cercare di salvare dal crac la Cimolai

Il tribunale di Trieste presieduto da Daniele Venier, riunito in camera di consiglio, a fronte dell’istanza presentata dai legali di Cimolai. Il tribunale fissa la data per cercare di salvare dal crac la Cimolai
Redazione Verità&Affari
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Redazione Verità&Affari

L’udienza del tribunale per la Cimolai

Il tribunale di Trieste presieduto da Daniele Venier, riunito in camera di consiglio, il 24 ottobre, a fronte dell’istanza presentata dai legali di Cimolai spa, «ha fissato termine sino al 20.12.2022 ai fini del deposito, a cura del debitore, della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1 e 2, CCII oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, CCII, oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64 bis CCII, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1 e 2, CCII».

La decisione del tribunale

È quanto si legge nel dispositivo quattro pagine depositate rispetto alla «domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza». Cimolai spa, famoso per le sue strutture in acciaio per ponti, edifici, stadi (come quello dei mondiali in Qatar) e sistemi complessi come la protezione del reattore di Chernobyl, ha alzato bandiera bianca a causa di contratti derivati stipulati da ex manager licenziati per fronteggiare il rischio cambi: nella domanda prenotativa è quantificato il “buco” per gli strumenti finanziari in 211 milioni.

La possibile proroga

La sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di Trieste, «avverte il debitore che il termine anzidetto (appunto 20 dicembre, ndr) è suscettibile d’essere prorogato su sua istanza, fino ad ulteriori sessanta giorni, esclusivamente in presenza di giustificati motivi e sempreché non constino domande per l’apertura della liquidazione giudiziale», si legge nelle carte. Commissario giudiziale è stato nominato «Alberto Cimolai, con studio in Pordenone; il predetto commissario riferirà immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi».

La richieste

Il tribunale di cui fanno parte i giudici Francesco Saverio Moscato e Monica Pacilio, «autorizza il predetto organo commissariale, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice».

Cimolai avrà l’onere «di riferire con relazione scritta da depositarsi nel fascicolo telematico della procedura ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a), dell’art. 44 CCII, in ordine alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale».

Le spese per la procedura

Tra le altre cose, il gruppo con sede legale a Roma, sede operativa a Pordenone anche se il centro dei suoi interessi è Trieste, «ordina di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni, la somma di 30 mila euro per le presumibili spese della procedura sino alla scadenza del termine sopra fissato. La somma dovrà essere versata su conto corrente bancario intestato alla società debitrice, in persona del Commissario giudiziale, da aprirsi presso un primario istituto di credito prescelto dalla proponente».

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