Cosa può fare e cosa no il Parlamento con le Camere sciolte
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Politica Gio 21 luglio 2022

Disegni di legge e ratifiche, cosa può ancora fare il Parlamento con le Camere sciolte

Parlamento: ecco cosa è possibile fare a Camere sciolte. Per prassi consolidata, durante i periodi di crisi di governo. Disegni di legge e ratifiche, cosa può ancora fare il Parlamento con le Camere sciolte
Redazione Verità&Affari
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Il Parlamento con le Camere sciolte

Per prassi consolidata, durante i periodi di crisi di governo e fino a quando non si ricostituisca la fisiologia del rapporto fiduciario Parlamento-governo, si interrompe l’attività legislativa, di indirizzo e di controllo delle Camere, salvo una serie di eccezioni che sono ricollegabili alla particolare natura ed urgenza di alcuni adempimenti. In particolare, per quanto attiene all’attività legislativa, a Camere sciolte è possibile procedere all’esame: dei disegni di legge di conversione dei decreti legge; dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali, quando rivestano carattere di atto dovuto, in quanto la loro approvazione sia necessaria per adempiere tempestivamente ad obblighi internazionali; degli atti dovuti in quanto legati all’attuazione di obblighi o di impegni derivanti all’appartenenza all’Unione europea; dei disegni di legge di assestamento e rendiconto; di altri progetti di legge, ancorché non ascrivibili alle categorie sopra elencate, solo nel caso sussista il consenso unanime dei gruppi parlamentari circa la loro urgenza e relativa ininfluenza delle relative discussioni sugli esiti della crisi ministeriale. In commissione, poi, per procedere all’esame dei progetti di legge diversi da quelli dovuti e da quelli iscritti nel calendario dell’Assemblea con il consenso unanime dei gruppi, occorre il consenso unanime dei rappresentanti dei gruppi in commissione e l’assenso del presidente della Camera.

È, inoltre, esclusa in via generale la possibilità di esaminare, sia in commissione sia in Assemblea, atti di indirizzo al governo ed è anche esclusa la possibilità di dare luogo a dibattiti su comunicazioni del governo il cui sbocco procedurale sarebbe l’approvazione di tali strumenti. Sono, invece, ammissibili gli ordini del giorno in Assemblea riferiti a progetti di legge il cui esame sia consentito. Anche lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze in Assemblea è sospeso, salvo per eccezioni limitate a casi di particolare urgenza riconosciuta dal governo. Analoga regola si applica allo svolgimento di atti di sindacato ispettivo e di attività informative del governo nelle commissioni, per le cui riunioni in tal caso occorre altresì l’unanime consenso dei presidenti dei gruppi parlamentari e l’assenso del presidente della Camera. Lo svolgimento di attività conoscitive delle condizioni è condizionato all’assenso unanime dei rappresentanti dei gruppi parlamentari ed all’autorizzazione del presidente della Camera. È in ogni caso consentito l’esame di “interna corporis”, quali documenti licenziati dalla Giunta per le autorizzazioni e dalla Giunta delle elezioni, o la deliberazione sui conflitti di attribuzione, a prescindere dall’assenso unanime dei gruppi. Possono, infine, avere luogo le votazioni per l’elezione di componenti di autorità indipendenti o di altri organi di competenza delle Camere.

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