Il giorno dopo il maxi sciopero degli aerei, conto di 7 miliardi per le compagnie. I passeggeri che hanno diritto al rimborso
Lo sciopero degli aerei di domenica 18 luglio, indetto da piloti e assistenti di volo delle compagnie low cost e controllori di volo.
Il giorno dopo lo sciopero degli aerei
Lo sciopero degli aerei di ieri, domenica 18 luglio, indetto da piloti e assistenti di volo delle compagnie low cost e dai controllori di volo Enav è costato circa 7 miliardi di euro alle società aeree, con i vettori che dovranno versare oltre 2 miliardi di euro ai passeggeri solo a titolo di rimborsi e ristori previsti dalla normativa. Lo afferma il Codacons che ha diffuso la guida ufficiale sui diritti dei viaggiatori.
Cosa deve essere garantito ai passeggeri
Anche nel corso di uno sciopero i vettori aerei sono tenuti a garantire al passeggero:
– bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa;
– sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti;
– trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus;
– chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
I diritti in caso di cancellazione del volo
Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
– rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
– imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
– imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
Comunicazione della cancellazione del volo
Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:
– € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
– € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
– € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea
La spiegazione dell’associazione consumatori
“Ricordiamo che anche in caso di sciopero le compagnie aeree sono tenute a riconoscere ai passeggeri che si vedono cancellato il volo l’assistenza e l’indennizzo previsti dal regolamento europeo 261/04 – spiega il presidente Codacons, Carlo Rienzi -. Chi non riuscirà a raggiungere le mete di villeggiatura a causa dello sciopero odierno ha diritto inoltre a chiedere ad agenzie di viaggio, tour operator e strutture ricettive il rimborso integrale di quanto pagato per i servizi non goduti, sulla base del principio della “causa di forza maggiore” e delle norme del codice civile, e potrà agire contro le compagnie aeree chiedendo anche il danno morale da “vacanza rovinata” fino a 5mila euro a viaggiatore”.
Diritti questi che – ricorda il Codacons – valgono anche in caso di sciopero, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 ottobre 2021, secondo cui lo sciopero del personale aereo non è da considerarsi una “circostanza eccezionale”, come può essere invece un incidente o delle condizioni meteo improvvisamente divenute proibitive, perché si tratta di “un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato”, e perciò “non è né insolito né imprevedibile“. In poche parole, il diritto allo sciopero dei lavoratori non può interferire con il diritto al risarcimento dei passeggeri che rimangono coinvolti dalle agitazioni.