Via libera al concordato, Scarpe&Scarpe verso il risanamento
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Imprese Lun 18 luglio 2022

Via libera al concordato, Scarpe&Scarpe è sulla strada del risanamento

II passaggio finale dell’omologa del concordato preventivo di Scarpe&scarpe, 138 negozi con sede a Torino per l’acquisto di calzature. Via libera al concordato, Scarpe&Scarpe è sulla strada del risanamento
Redazione Verità&Affari
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Redazione Verità&Affari

La catena Scarpe&Scarpe

Il piano risulta idoneo ad assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari nelle percentuali indicate. In conclusione, va rilevato che l’intera procedura si è regolarmente svolta». È il passaggio finale dell’omologa del concordato preventivo di Scarpe&scarpe, catena di 138 negozi con sede a Torino per l’acquisto di calzature, accessori e abbigliamento per tutta la famiglia. Il decreto di pochi giorni fa è firmato dal presidente del tribunale civile di Torino Vittoria Mosengo e dal giudice estensore Antonia Mussa. La società torinese aveva presentato il primo ricorso il 4 aprile 2020 e da allora ci sono stati molteplici passaggi procedurali.

Il ricorso di Scarpe&Scarpe

Poi il 21 gennaio 2021 era stato depositato ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo contente il piano di continuità aziendale ex articolo 186 bis della legge fallimentare e la proposta formulata ai creditori con relativa documentazione. «La proposta di concordato preventivo e il piano originari hanno previsto la suddivisione in 2 classi dei creditori chirografari e il loro soddisfacimento tramite i flussi di cassa derivanti dalla continuazione diretta dell’attività di impresa», si legge nel decreto del tribunale. In sintesi il piano ha previsto: la prosecuzione dell’attività di impresa con salvaguardai della maggior parte dei posti di lavoro e continuità dei rapporti commerciali; il pagamento integrale di tutti i crediti prededucibili nei termini dell’art. 1841.f.; il pagamento di tutti i crediti privilegiati (ad eccezione di Erario ed Enti previdenziali) entro 1 anno decorrente dal decreto di omologa, da effettuarsi con i flussi derivanti dalla continuità aziendale; per i crediti erariali e previdenziali oggetto di proposta ex art. 182 ter 1.f.: il pagamento integrale per capitale con riconoscimento degli interessi al saggio legale; il soddisfo parziale al 33,33% delle sanzioni erariali con collocazione al chirografo del residuo; la rateizzazione dei crediti previdenziali in 29 mensilità a decorrere dalla scadenza della moratoria annuale ex art. 186 bis 11, da giugno 2022 a ottobre 2024; la rateizzazione dei crediti erariali in 31 mensilità a decorrere dalla scadenza della moratoria annuale ex art. 186 bis, da giugno 2022 a ottobre 2024; per i crediti privilegiati il pagamento integrale al 100% entro 1 anno decorrente dal decreto di omologa; – per i crediti privilegiati degradati il soddisfo parziale di tali posizioni nei limiti di capienza del rispettivo privilegio entro un anno a decorrere dal decreto di omologa con collocazione al chirografo del residuo; il pagamento del 20% dei creditori della Classe 1 (crediti erariali degradati) in 5 anni con rate semestrali a partire dal gennaio 2023 e da effettuarsi con i flussi derivanti dalla continuità aziendale; il pagamento del 20% dei crediti di cui alla Classe 2 (crediti chirografari ab origine e crediti privilegiati degradati) in 5 anni con rate semestrali a partire dal gennaio 2023 da effettuarsi con i flussi derivanti dalla continuità aziendale.

Il tempo del piano

Il tempo di esecuzione del piano è stato previsto in anni 7 prevedendo, altresì, una percentuale vincolante di soddisfacimento dei creditori chirografari al 10% e l’eventuale ulteriore pagamento dei creditori chirografari fino alla concorrenza massima del 30% utilizzando i flussi liberati dagli impegni della continuità aziendale nell’arco di tempo della durata del piano e non oltre.

È inoltre, prevista la suddivisione dei creditori in due classi: la prima ricomprende tutti i crediti tributari; la seconda riguarda tutti gli ulteriori creditori chirografari sia ab origine che degradati ad eccezione dell’Erario. Contestualmente al deposito della proposta e del piano di concordato, la società ricorrente ha anche depositato istanza richiedendo l’autorizzazione a sciogliere i contratti di affitto di ramo di azienda/affido reparto relativi agli ulteriori punti vendita da cessare e degli ulteriori contratti non funzionali al piano di concordato.
il ruolo del mise

Nei mesi successivi sono avvenute interlocuzioni anche con il Mise che hanno portato ad alcune modifiche della proposta e del piano di concordato che incidono sulla durata del piano, indicata ora in anni 5 dall’omologa, e sui termini di esecuzione della proposta con riferimento ai creditori chirografari. In particolare, la modifica prevede il pagamento di una percentuale pari al 16% per i creditori chirografari in 8 rate semestrali di pari importo dal 2023 al 2026 e la trasformazione dei pagamenti vincolati per l’anno 2026 a prescindere dall’andamento aziendale in pagamenti eventuali subordinati al raggiungimento di una marginalità minima. Al riguardo, vengono indicate le seguenti ipotesi di earn out: 1) Ebitda 2026: distribuzione dell’originario 4% previsto nell’anno 2027 solo nel caso in cui l’Ebitda 2026 fosse superiore a 20,1 milioni all’esito dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2026; 2) rilascio fondi rischi contingency; 3) distribuzione ai creditori chirografari di tutte le risorse rinvenienti dalla transazione con gli amministratori in relazione all’azione di responsabilità per la quale è stato assunto impegno di delibera da parte del socio Sagi holding a seguito di quanto emergerà nella relazione dei curatori; 4) distribuzione ai creditori chirografari del credito intercompany verso Sagi stimato nel piano di concordato in 6,3 milioni al termine dell’esercizio 2026.

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