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EuropaIn evidenza Mer 13 settembre 2023

Bce boccia tassa sugli extra-profitti: "Danneggia fiducia e aumenta incertezza"

La Bce per mano della presidente Christine Lagarde boccia la tassa sugli extra-profitti fortemente voluta dal governo Meloni. Bce boccia tassa sugli extra-profitti: "Danneggia fiducia e aumenta incertezza"
Redazione Verità&Affari
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Bce boccia tassa sugli extra-profitti: “Danneggia fiducia”

L’imposta straordinaria può rendere più costoso per le banche attrarre nuovo capitale azionario e finanziamento all’ingrosso, in quanto gli investitori nazionali ed esteri potrebbero avere meno interesse a investire in enti creditizi italiani che hanno prospettive più incerte”.

E’ quanto si legge nel parere sulla tassa sugli extraprofitti della banche pubblicato oggi dalla Bce e che reca la firma della presidente Christine Lagarde. “Inoltre – prosegue il documento – l’introduzione di una imposta retroattiva ad hoc aumenta indebitamente l’incertezza sul quadro fiscale, danneggiando la fiducia degli investitori e influenzando potenzialmente anche il costo del finanziamento per le società non finanziarie. Inoltre, la sua natura retroattiva può alimentare la percezione di un quadro fiscale incerto e dar luogo a un ampio contenzioso, creando problemi di incertezza giuridica”.

Non è chiaro cosa va a tassare la tassa

Come rilevato nel comunicato stampa del 28 luglio 2023 sugli stress test 2023 – prosegue il parere Bce – il miglioramento della posizione patrimoniale è stato un fattore determinante per preservare la resilienza delle banche in condizioni estremamente avverse. La Bce desume che l’ammontare dell’imposta straordinaria non eccederebbe in nessun caso la quota dell’0,1% delle attività totali relative all’esercizio finanziario antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023.

Non è del tutto chiaro se la nozione di attività totali si riferisca allo stesso perimetro utilizzato per il calcolo dell’imposta oppure se si riferisca alle attività totali a livello consolidato. Sarebbe auspicabile un ulteriore chiarimento su questo punto per determinare l’onere prevedibilmente applicabile agli enti creditizi soggetti alla vigilanza diretta della Bce, quali attività consolidate dei soggetti non nazionali, e le cui attività comprendono le operazioni di assicurazione e, a loro volta, le implicazioni dell’imposta straordinaria per la loro redditivita’ e posizione patrimoniale”.

Il decreto-legge, infine, “non considera ne’ chiarisce il trattamento degli enti creditizi in cui siano avvenute fusioni e acquisizioni durante il periodo di stima per il calcolo dell’imposta e il relativo impatto, in termini di perimetri diversi alle diverse date di riferimento, sul calcolo dell’imposta straordinaria. La Bce accoglierebbe con favore ulteriori chiarimenti su tale aspetto”.

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