Danni alle auto per la grandine, perché l'assicurazione non paga
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AperturaAuto Mar 25 luglio 2023

Danni alle auto per la grandine e gli alberi caduti, perché l'assicurazione non paga quasi mai

Quello di Milano è solo l'ultimo degli eventi estremi di queste settimane. Per mettere al sicuro la propria vettura. Ecco cosa fare Danni alle auto per la grandine e gli alberi caduti, perché l'assicurazione non paga quasi mai
Maurizio Cattaneo
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Maurizio Cattaneo

Grandine con chicchi grossi come noci, e poi centinaia di alberi divelti dalla furia del vento . Quello di questa notte a Milano e in Lombardia è solo l’ultimo episodio di un’estate dai fenomeni atmosferici estremi. Eventi  che si traducono, tra le altre cose, in danni estremamente onerosi per gli automobilisti.

Pochi minuti di precipitazioni violente si traducono infatti in conti da migliaia di euro dal carrozziere. Per non parlare poi di chi si trova l’auto danneggiata o addirittura sfondata per la caduta di grossi rami o interi alberi (e questa mattina nel capoluogo lombardo sono stati migliaia ad avere questa amara sorpresa).

La polizza contro gli eventi naturali

Ma la polizza assicurativa copre questo tipo di eventi? La risposta, purtroppo è negativa. Contro le bizze del clima serve infatti una  copertura assicurativa supplementare contro gli “eventi naturali” o “atmosferici“, altrimenti non c’è rimborso. Lo scudo anti calamità naturali  in realtà non incide pesantemente sul costo della polizza Rc Auto visto che si tratta in media di una cifra che non supera i 50 euro, ma  raramente viene richiesta dall’assicurato ed ancor meno viene proposta dalle compagnie. Una situazione che però, secondo l’Ivass, sta cambiando visto, appunto, il ripetersi di fenomeni choc.

Cosa paga la polizza

Chi si appresti ad inserire nella propria polizza la copertura degli eventi “naturali” o “atmosferici” deve però stare bene attento a ciò che firma. Intanto va letta con cura la lista dei fenomeni che hanno diritto al rimborso (che sono diversi da compagnia a compagnia e spesso scritti in caratteri microscopici sul contratto). Ad esempio rientrano in questa categoria: grandinate. nevicate. inondazioni, frane e smottamenti. uragani. valanghe. trombe d’aria. cicloni, mareggiate e tifoni. Ogni voce ha un costo e si può decidere di depennarne alcune.
 
Detto questo sono fondamentali le clausole come la franchigia e il massimale, cioè la quota di danno che resta a carico dell’automobilista, che può essere anche del 10%, e l’entità massima del risarcimento da parte della compagnia. Franchigie troppo elevate o massimali bassi rendono spesso vane le speranze degli automobilisti.  Ovviamente la polizza risulta essere maggiormente  conveniente in caso di auto nuova, in quanto il rimborso è calcolato in base al valore commerciale dell’auto.

Chi ha diritto al risarcimento

Per rientrare nelle clausole di rimborso, gli eventi atmosferici devono essere riconosciuti da un centro meteorologico ufficiale, che deve darne notizia tramite la pubblicazione di un bollettino specifico. Inoltre è essenziale che l’eccezionalità sia riscontrata da più soggetti, fatto che ne attesta indiscutibilmente la caratteristica di straordinarietà. Per far scattare il rimborso è necessario contattare immediatamente il servizio clienti della propria compagnia assicurativa, fornendo i propri dati personali e gli estremi della polizza. Sarà poi il perito a stabilire l’entità del danno.
 
Per ottenere una liquidazione è quindi importante acquisire i rilievi meteo relativi alla data dell’evento denunciato, che spesso indicano anche la velocità del vento o delle raffiche, la caduta di fulmini, la misura delle precipitazioni piovose o nevose. Tutti dati che permettono di affermare il nesso di causa tra danno ed evento. È utile inoltre recuperare delle immagini che rappresentino il bene prima di aver subito il danno, soprattutto in casi “dubbi”, quali tipicamente i danni da grandine o da cose trasportate dal vento. Si badi da aultimo che la polizza non scatta nel caso siano riscontrate responsabilità dell’assicurato, oppure di qualsiasi altra persona alla quale sia stato affidato il veicolo. Come pure se l’evento non sia, appunto,  conclamato.
 
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